Esenzione dal ticket per reddito: come funziona?
BORSA E FINANZAChi ha diritto a visite ed esami gratuiti perché in difficoltà economica? Il beneficio si estende ai familiari a carico?
La legge riconosce la possibilità di ottenere l’esenzione dal ticket sanitario per reddito. Ma attenzione: non è un’agevolazione che arriva in automatico. Oltre a non arrivare ad una determinata soglia di reddito, ci vogliono altre condizioni di età e di categoria. Inoltre, la mancata compartecipazione alla spesa sanitaria non riguarda l’assistenza farmaceutica ma altre prestazioni. A questo punto, l’esenzione dal ticket per reddito come funziona?
Occorre, innanzitutto, precisare che quando si parla di «reddito» si fa riferimento a quello non del singolo contribuente ma del nucleo familiare, dato dalla somma dei redditi complessivi di tutti i componenti. Ne fa parte sempre il coniuge, anche se fiscalmente autonomo o non convivente.
Ci sono diverse categorie che hanno diritto all’esenzione dal ticket per reddito. Si va di bambini fino a 6 anni agli adulti sopra i 65 anni, purché il reddito complessivo non superi una certa soglia. E poi ci sono – sempre in base ai soldi che entrano in casa ogni anno – i disoccupati, i titolari di pensione sociale o di pensioni al minimo. Per alcune di queste categorie, l’esenzione si estende ai familiari fiscalmente a carico.
Ma vediamo nel dettaglio come funziona l’esenzione dal ticket per reddito.
Esenzione per reddito: che cos’è?
L’esenzione dal ticket per reddito è la possibilità concessa dalla legge ad alcune categorie di cittadini di non partecipare alla spesa sanitaria. Questi assistiti che si trovano in particolari condizioni sociali e personali possono avere gratuitamente qualsiasi prestazione di diagnostica strumentale, di laboratorio o altri esami o visite specialistiche ambulatoriali necessarie alla tutela della propria salute.
Non rientra, invece, nell’esenzione per reddito l’assistenza farmaceutica.
Esenzione per reddito: chi ne ha diritto?
Sono quattro i codici di esenzione dal ticket per reddito, relativi ad altrettante categorie di assistiti aventi diritto. Nel dettaglio:
- codice E01: bambini fino a 6 anni o adulti di età superiore ai 65 anni che appartengono ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 36.151,98 euro;
- codice E02: disoccupati e loro familiari a carico che appartengono ad un nucleo familiare con reddito annuo complessivo fino a 8.263,31 euro, oppure fino a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico. Per «disoccupato» si intende colui che ha cessato per qualunque motivo un rapporto di lavoro (compresele dimissioni) ed è iscritto ad un Centro per l’impiego in attesa di nuova occupazione;
- codice E03: titolari di pensioni sociali e loro familiari a carico;
- codice E04: titolari di pensioni minime con età superiore ai 65 anni e loro familiari a carico che appartengano ad un nucleo con reddito annuo complessivo fino a 8.263,31 euro, oppure fino a 11.362,05 euro in presenza di un coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Esenzione per reddito: cosa si intende per nucleo familiare?
Occorre precisare che cosa si intende per nucleo familiare ai fini dell’esenzione dal ticket per reddito. Si parla di nucleo non anagrafico ma composto dalle persone fiscalmente a carico: coniuge non legalmente separato e altri familiari.
Ricordiamo, come detto in precedenza, che il coniuge fa sempre parte del nucleo anche se fiscalmente autonomo o non convivente, cioè che presenta la sua dichiarazione dei redditi in modo indipendente e ha una residenza diversa da quella dell’altro coniuge.
Fanno parte del nucleo anche le persone dello stesso sesso che formano un’unione civile.
Per quanto riguarda i figli, il minore di 6 anni appartiene al nucleo fiscale dei genitori coniugati. Se i genitori non sono sposati ma conviventi, il minore di 6 anni fa parte del nucleo fiscale di chi lo ha fiscalmente a carico. È possibile, comunque, scegliere la situazione più favorevole tra quelle del padre e della madre, cioè quella che non supera il reddito annuo di 36.151,98 euro.
Infine, per familiari fiscalmente a carico si intende i parenti per i quali l’interessato gode di detrazioni fiscali in quanto titolari di un reddito annuo inferiore a 2.840,51 euro.
Esenzione per reddito: che succede con i farmaci?
Come anticipato, l’esenzione dal ticket per reddito non comprende le prestazioni farmaceutiche. Ad oggi, i medicinali sono divisi in tre fasce:
- fascia A, gratuita per tutti gli assistiti;
- fascia A con nota Aifa, gratuita solo per chi si trova in determinate situazioni indicate nella nota;
- fascia C, a pagamento per tutti gli assistiti, compresi quelli esenti per malattia cronica.
Va precisato che alcune in alcune regioni c’è un ticket sui farmaci di fascia A che deve essere pagato anche da chi ha l’esenzione per reddito.
Esenzione per reddito: cosa si deve fare?
Il medico curante è in possesso di una lista fornita dall’Anagrafe tributaria che comprende gli aventi diritto all’esenzione dal ticket per reddito. Pertanto, il medico stesso, al momento di prescrivere una visita o un esame, riporterà sull’impegnativa il relativo codice di esenzione nel caso in cui l’utente ne abbia diritto.
Può succedere che una persona, pur avendo diritto all’esenzione, non compaia nell’elenco fornito dall’Anagrafe tributaria. Questo accade perché l’interessato non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, ad esempio perché titolare di pensione sociale o di pensione al minimo oppure perché il cittadino è disoccupato. In questo caso, occorre autocertificare annualmente presso l’Asl di appartenenza il reddito percepito l’anno precedente. L’Asl rilascerà il relativo certificato.
Bisognerà rivolgersi sempre all’Azienda sanitaria locale competente per territorio qualora si ritenga di essere in possesso dei requisiti per l’esenzione ed il proprio nome non sia inserito nell’elenco degli aventi diritto.
Infine, è necessario comunicare all’Asl qualsiasi variazione di reddito, specialmente se tale variazione fa cessare il diritto all’esenzione.