CRIPTOVALUTE – Obblighi fiscali derivanti dalla detenzione per il 2019

ATTUALITA

Entro il 30 novembre 2020 deve essere presentata la dichiarazione fiscale per il periodo d’imposta 2019, anche in merito al possesso delle criptovalute.

Entro il 30 novembre 2020 deve essere presentata la dichiarazione fiscale per il periodo d’imposta 2019, anche in merito al possesso delle criptovalute.

Come esplicato compiutamente in un  precedente approfondimento  e ribadito dalla recente  Sentenza n. 1077/2020 del TAR LAZIO , infatti, il possesso di criptovalute è soggetto a monitoraggio fiscale e, quindi, alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d’imposta 2019.

Nel caso in cui il contribuente si avvalga del  modello 730  per dichiarare i propri redditi, si dovrà presentare la dichiarazione PF compilando soltanto il frontespizio e il predetto quadro RW.

L’obbligo della dichiarazione fiscale NON sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero se il valore massimo raggiunto nel corso di un periodo d’imposta è contenuto in € 15.000.

Questa situazione però non può essere assimilata alla detenzione di valute virtuali perché, come è noto, in materia di interpretazione delle leggi “ove la legge ha voluto ha detto“.

Ed infatti se si esamina la tabella contenente i codici degli investimenti all’estero e delle attività estere di natura finanziaria (Appendice al fascicolo 2 della dichiarazione fiscale PF) si notano due diverse indicazioni:

  • per le voci “conti correnti e depositi esteri”;
  • “altre attività estere di natura finanziaria e valute virtuali“;

segno tangibile della differenziazione.

La suddetta distinzione tra le due tipologie di attività finanziarie, se da un lato non esonera una persona fisica dal rendere la dichiarazione fiscale, dall’altro esclude la debenza del pagamento della Ivafe (l’ imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero ). 

La dichiarazione da rendere ai fini del monitoraggio fiscale va resa dalle persone fisiche:

  • residenti in Italia;
  • che detengono le attività estere di natura finanziaria (e valute virtuali) a titolo di proprietà o altro diritto reale, anche se possedute per il tramite di interposta persona (per es. intestate a un trust), oppure siano “ titolari effettivi “, secondo quanto previsto dalla normativa D.Lgs. n. 231-2007 (meglio nota come “antiriciclaggio “ ).

Trattasi della normativa concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo che definisce titolare effettivo la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto continuativo, oppure è resa una prestazione professionale, oppure è eseguita un’operazione.

Se le attività finanziarie sono detenute in comunione legale, ogni soggetto dovrà indicare l’intero valore delle attività e l’indicazione della percentuale di possesso. 

Infine, si tenga presente che nella dichiarazione fiscale va indicata la consistenza delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta anche se alla fine dell’anno il contribuente ha totalmente disinvestito.

Non va invece compilata per le attività finanziare e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

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