Tari non pagata: dopo quanto tempo si prescrive

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Per la tassa sui rifiuti opera il termine breve, oltre il quale il Comune non può più chiedere il pagamento ed è precluso anche il recupero coattivo.

Hai ricevuto una cartella esattoriale o un’intimazione di pagamento per la tassa sui rifiuti, nelle varie denominazioni e forme che essa assume, come la Tari o la Tarsu. Le annualità che ti vengono richieste sono vecchie: risalgono ad alcuni anni fa.

Perciò ti chiedi  dopo quanto tempo quando si prescrive la Tari non pagata . Infatti se la notifica dell’atto ti è arrivata dopo il tempo massimo previsto dalla legge, il tributo non è più dovuto e il debito si estingue.

Inoltre, sapere qual è il termine di prescrizione in questi casi ti aiuta anche a capire per quanto tempo devi conservare le ricevute dei versamenti già effettuati. Una volta che la prescrizione è maturata, non occorre mantenere la prova documentale dell’avvenuto pagamento, che non può essere più richiesto dall’Amministrazione comunale o dall’Agente di riscossione. Ma se ciò accade occorre impugnare la tassa prescritta; vedremo anche questo aspetto.

Tassa rifiuti: cos’è e come funziona

La  tassa sui rifiuti , detta in breve  Tari , è il tributo che serve a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Deve pagarla chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti.

Quello che rileva per far sorgere l’obbligo al pagamento è la semplice potenzialità del locale o dell’area a produrre rifiuti: non occorre una produzione effettiva e neppure la mancata utilizzazione dei locali o delle aree basta ad escludere l’applicazione del tributo. Esiste, quindi, una presunzione di imponibilità.

Si potrà, invece, provare nello specifico l’inidoneità del locale o dell’area a generare  rifiuti , anche per le concrete e oggettive condizioni di inutilizzabilità (che però non devono dipendere dalla mera decisione dell’occupante).

Sono, invece, escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali  [2]  che non siano detenute o possedute in via esclusiva: quest’ultimo è il caso, ad esempio, dell’alloggio del portiere, che è tassato.

La Tari è stata introdotta a partire dal 2014  [1]  ed ha sostituito i precedenti tributi comunali sui rifiuti e sui servizi, come la Tares, la  Tarsu  e la Tia. Si compone di una quota fissa, calcolata in base alla superficie del locale o dell’area, e di una quota variabile, che dipende dal numero degli occupanti.

Ogni Comune determina, con delibera consiliare approvata, la propria  tariffa  per ciascun anno, distinguendo le utenze domestiche da quelle non domestiche.

Sono previste alcune  riduzioni  ed  esenzioni  valide su tutto il territorio nazionale, come quella fino al 40% nelle zone in cui non è effettuata la raccolta o del 20% nei casi di protratta interruzione del servizio di raccolta che abbia provocato una situazione di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, riconosciuta dall’autorità sanitaria.

Ogni Comune può introdurre altre esenzioni o riduzioni facoltative; i  casi più frequenti  riguardano le abitazioni con un unico occupante, quelle ad uso stagionale, le zone dove si svolge la raccolta differenziata, i fabbricati rurali ad uso abitativo.

Tari: quando si prescrive 

La tassa sui rifiuti è soggetta, come tutti i tributi locali, al termine di  prescrizione breve , di  cinque anni   [3] . Non si applica a questo tributo il termine di prescrizione ordinario decennale, perché essa costituisce il corrispettivo da pagare per il servizio periodico di raccolta e smaltimento rifiuti svolto dall’amministrazione comunale.

Questo principio è stato ribadito recentemente dalla Corte di Cassazione  [4]  che ha respinto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate la quale sosteneva l’applicabilità della prescrizione decennale.

«La Tarsu, la Tosap ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla  prescrizione quinquennale », hanno sancito gli Ermellini. Così la  prescrizione della Tari è ridotta  rispetto a quella dei tributi statali, come l’Irpef, l’Irap o l’Iva.

Il termine di prescrizione inizia a decorrere dall’anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato: ad esempio, chi non ha pagato la Tari del 2016 vedrà il proprio debito prescritto alla mezzanotte del 31 dicembre 2021.

Infatti, i cinque anni necessari per far maturare la prescrizione devono essere calcolati a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui il tributo è sorto e andava pagato. Perciò, se al 31 dicembre del quinto anno successivo il Comune non ha ancora inviato al contribuente la  richiesta di pagamento  (è sufficiente l’invio mediante spedizione, non occorre anche la ricezione) la  prescrizione  sarà compiuta e il debito dovrà essere cancellato.

In un particolare caso, però, la Tari può prescriversi in  dieci anni : accade quando il contribuente ha proposto ricorso avverso l’avviso di accertamento o la cartella di pagamento ed ha perduto la causa. Qui la prescrizione si estende nella sua durata, perché il titolo del credito non si fonda più sull’originaria imposta locale ma sul successivo atto giudiziario, che è la  sentenza di condanna  nel frattempo intervenuta.

Prescrizione Tari: le interruzioni

La  prescrizione  può essere  interrotta  da qualsiasi atto con il quale il creditore fa valere il proprio diritto nei confronti del creditore. Questo significa che, se prima della scadenza del termine pieno dei cinque anni, il Comune invia un sollecito di pagamento o una diffida, oppure l’Agente di riscossione invia una cartella o un’intimazione al versamento del tributo, la prescrizione inizia a decorrere da capo per un ulteriore quinquennio, e il debito rimane validamente in vita.

Antonio non ha pagato la Tari del 2014. Nel 2017 il Comune gli invia un avviso di accertamento. Nel 2020 l’Agente di riscossione gli notifica la cartella esattoriale. La prescrizione quinquennale non si è compiuta perché è stata interrotta due volte, prima nel 2017 e poi nel 2020.

Se invece nell’esempio che precede mancasse la notifica dell’avviso di accertamento, la cartella emessa dopo cinque anni sarebbe prescritta. Il termine prescrizionale che è interamente decorso non può essere salvato da nessun atto successivo.

Prescrizione e recupero coattivo 

L’intervenuta prescrizione impedisce anche il  recupero coattivo  delle somme richieste dal Comune o dall’Agente di riscossione. Questi organi nella loro azione soggiacciono, infatti, allo stesso termine di cinque anni previsto per il tributo base.

Ricorda che dal 2020 i nuovi  avvisi di accertamento esecutivi  che ora il Comune può emanare contengono anche un’espressa intimazione ad adempiere. Essi hanno perciò anche la funzione di  atti di riscossione coattiva , che non richiedono più la successiva emissione della cartella o dell’ingiunzione di pagamento per poter arrivare al pignoramento e alle altre misure di esecuzione forzata.

Sotto il profilo della prescrizione, considerate anche le annualità di riferimento della Tari precedenti a quella attuale, tutto questo significa che il termine di cinque anni è valido non solo per gli atti di richiesta promananti dal Comune ma anche per le successive azioni esecutive che l’Agente di riscossione (Agenzia Entrate Riscossione o un altro soggetto convenzionato con il Comune) intende instaurare per recuperare il proprio credito.

Così, ad esempio, non potrà essere intrapreso un  pignoramento  o un  fermo amministrativo  se sono trascorsi più di cinque anni dalla più recente notifica dell’accertamento, della cartella o dall’ingiunzione di pagamento. Solo l’emanazione di un atto entro il quinquennio, come abbiamo visto, è in grado di interrompere la prescrizione.

Cosa fare quando la Tari è prescritta

La prescrizione non opera automaticamente, ma va eccepita dal contribuente interessato. Occorre quindi  impugnare  l’atto presentando  ricorso  alla Commissione tributaria competente per territorio, entro  60 giorni  dal suo ricevimento, chiedendo al giudice il suo annullamento per intervenuta prescrizione. In proposito, leggi anche gli articoli “ prescrizione Tari ” e “ prescrizione spazzatura “.

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