Pensione anticipata quota 98 lavori gravosi

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Doppia flessibilità in uscita per i lavoratori: pensionamento dai 62 anni con almeno 36 anni di contributi.

In attesa dei tavoli di confronto tra Governo e sindacati, si fanno strada diverse ipotesi per il “dopo quota 100”: il pensionamento anticipato con opzione quota 100, difatti, può essere fruito solo da chi raggiunge i requisiti prescritti, 62 anni di età e 38 di contributi, entro il 31 dicembre 2021.

Dal 2022, se non ci saranno modifiche normative, si creerà un enorme “scalone”, ossia un notevole divario tra i beneficiari di quota 100 e gli esclusi: chi, ad esempio, maturerà i requisiti per la quota 100 nel mese di gennaio 2022, terminato il periodo di sperimentazione, restando inalterata la disciplina previdenziale dovrebbe attendere circa 5 anni, sia per ottenere la pensione di vecchiaia che per la pensione anticipata ordinaria.

Per evitare lo scalone, sono diverse le ipotesi allo studio: una delle proposte più recenti prevede la doppia flessibilità, con una pensione anticipata quota 98 per gli addetti ai lavori gravosi ed un pensionamento con quota 101 per gli altri lavoratori.

Nel dettaglio, gli addetti ai lavori gravosi, ai quali potrebbero aggiungersi ulteriori categorie svantaggiate, come quelle beneficiarie dell’Ape sociale e della pensione precoci (addetti ai lavori usuranti, disoccupati di lungo corso, caregiver ed invalidi civili dal 74%), potranno fruire di una nuova pensione anticipata:

  • con un minimo di 62 anni di età;
  • con 36 (o 37) anni di contributi, quindi con una quota (sommatoria di età e contribuzione) pari a 98 (o 99);
  • senza penalizzazioni sull’assegno, o con penalizzazioni minime.

Gli altri lavoratori, non appartenenti alle categorie tutelate, otterrebbero invece la pensione:

  • con un minimo di 64 anni di età;
  • con 37 anni di contributi, quindi con una quota (sommatoria di età e contribuzione) pari a 101;
  • con penalizzazioni percentuali sull’assegno, o col ricalcolo contributivo.

In buona sostanza, la doppia flessibilità si concretizzerebbe in una quota 98 per gli addetti ai lavori gravosi e in una quota 101 per gli altri lavoratori.

I sindacati insistono, però, perché sia accessibile a tutti i lavoratori la pensione anticipata quota 41, cioè con 41 anni di contributi.

Chi sono gli addetti ai lavori gravosi?

Ricordiamo che sono considerati addetti ai lavori gravosi coloro che svolgono un’attività lavorativa particolarmente difficoltosa o rischiosa, facente parte dell’elenco di professioni di seguito indicato:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei servizi di alloggio e nelle navi;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei servizi di alloggio e nelle navi;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • operai agricoli specializzati: si tratta di coloro che pianificano ed eseguono tutte le operazioni necessarie a coltivare prodotti agricoli destinati al consumo alimentare e non, rendendo produttive colture in pieno campo, coltivazioni legnose, vivai, serre ed orti stabili;
  • operai specializzati della zootecnica: si tratta di coloro che si occupano della cura, della alimentazione e della custodia di animali da allevamento, per produrre carne o altri prodotti destinati al consumo alimentare, o alla trasformazione e produzione industriale
  • operai agricoli non specializzati: si tratta di coloro che curano e mettono a produzione in modo non specialistico o univoco una o più tipologie di coltura e di allevamento;
  • operai non qualificati nell’agricoltura e nella manutenzione del verde;
  • operai non qualificati addetti alle foreste, alla cura degli animali, alla pesca e alla caccia;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • siderurgici di prima e seconda fusione: fonditori, operatori di altoforno, convertitori e di forni di raffinazione, operatori di forni di seconda fusione, colatori di metalli e leghe e operatori di laminatoi, operatori di impianti per il trattamento termico dei metalli, conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro (lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti), della ceramica e di materiali assimilati;
  • marittimi imbarcati a bordo: marinai di coperta e operai assimilati (coloro che conducono macchine e motori navali, barche e battelli, o che supportano le operazioni di trasporto marittimo);
  • personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

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