Responsabile il pedone che attraversa sulle strisce di corsa
ATTUALITALa colpa è tutta del pedone se attraversa la strada in modo improvviso. Il conducente dell’auto non ha alcuna possibilità di manovra per evitare lo scontro.
Fino a ieri, si diceva che il pedone ha sempre ragione e perciò ha diritto ad ottenere il risarcimento. Era un’affermazione un po’ approssimativa ma in molti casi vera. Ora, questo principio sta tramontando: la discesa è iniziata due mesi fa, quando un tribunale ha detto che il pedone che attraversa la strada guardando il cellulare ha un concorso di colpa che lo rende corresponsabile dell’incidente. Adesso la giurisprudenza rincara la dose e la Cassazione con una sentenza di oggi [1] ritiene responsabile il pedone che attraversa sulle strisce di corsa. Non solo corresponsabile, ma addirittura unico responsabile del sinistro che è avvenuto, stando alla pronuncia dei giudici, tutto per colpa sua.
Il caso deciso riguardava un pedone che aveva attraversato correndo; si era immesso all’improvviso nella strada e così l’automobile che sopraggiungeva non era riuscita a evitarlo. La persona a piedi gli era comparsa davanti all’ultimo momento, non dandogli tempo e modo di effettuare una manovra d’emergenza per non colpirlo, come una frenata o una sterzata. Il pedone è morto a causa dell’investimento. La strada era a scorrimento veloce, con uno spartitraffico centrale. Si trattava della via Salaria, nel Comune di Roma. Al momento dello scontro, l’autovettura viaggiava a 77 km/h in un tratto ove vigeva il limite di 70 km/h consentiti. L’incidente è avvenuto di notte.
Gli eredi avevano instaurato la causa per ottenere il risarcimento dei danni derivati dalla morte della persona loro congiunta. Il conducente dell’auto aveva subito per il medesimo fatto anche un processo penale per omicidio colposo, che si era concluso con l’assoluzione. Il punto essenziale che i giudici hanno affrontato è stato questo: l’attraversamento era prevedibile? Quesito che rientra nella domanda più ampia: quando ha torto il pedone investito?
La Corte ha ritenuto che il pedone abbia agito con estrema imprudenza, rendendo impossibile al conducente in quelle concrete circostanze evitare l’investimento. Oltretutto in quel punto non vi erano strisce pedonali (si trovavano a 100 metri di distanza) e il pedone aveva addirittura scavalcato lo spartitraffico centrale cioè una barriera insuperabile e dotata di apposite siepi. Ma per la Cassazione anche se l’attraversamento fosse stato compiuto proprio sulle strisce le conclusioni raggiunte sarebbero state le medesime ed è questo il punto di maggior interesse della sentenza per tutti.
Infatti – osservano i giudici – «il pedone che attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo ove il conducente dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza».
Dunque l‘automobilista è riuscito ad andare esente da colpa dimostrando l’eccezionale anormalità della condotta del pedone e così fornendo la prova liberatoria [2] necessaria per superare la presunzione di corresponsabilità (altrimenti, di regola, ci sarebbe stato il concorso di colpa del pedone investito). Lo ha fatto, però, in un modo diverso da quello consueto: non dimostrando di aver tenuto egli stesso un comportamento prudente alla guida e ligio alle regole del Codice della strada, bensì evidenziando che l’evento si era verificato esclusivamente per il comportamento imprevisto e imprevedibile della vittima, sopraggiunto all’ultimo momento e che non poteva essere evitato in nessuna maniera.
A questo punto, anche il lieve superamento del limite massimo di velocità è risultato ininfluente (i periti hanno stabilito che l’incidente si sarebbe verificato, con le stesse conseguenze mortali, anche se la velocità fosse stata contenuta entro i 70 km/h). Per approfondire l’argomento leggi anche investire una persona che attraversa all’improvviso e macchina che investe un pedone: di chi è la colpa?
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 8 marzo – 8 ottobre 2019, n. 25027
Presidente Amendola – Relatore Cigna
Fatti di causa
Con sentenza 2779/2011 il Tribunale di Roma rigettò la domanda proposta da Bo. Va. Vo., Na. Bo. Vo., An. Bo. Vo., in proprio e nella loro qualità di eredi di Ma. Vo. De. in Vo., nei confronti di Mo. Ch. Jo., Mo. Gi. e della compagnia assicuratrice Zuritel SpA, diretta ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti a seguito della morte della loro congiunta Ma. Vo. De. in un sinistro avvenuto in data 31-10-2003, nel quale quest’ultima, mentre stava attraversando la via (omissis…), era stata investita dall’autovettura condotta da Mo. Gi.; in particolare il Tribunale ritenne che il conducente dell’autovettura avesse superato la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., in quanto, per la condotta anomala ed imprevedibile del pedone (che aveva attraversato una strada extraurbana in un tratto vietato dalla presenza al centro della carreggiata di uno spartitraffico), si era trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Con sentenza 1170/2017 del 21-2-2017 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da Bo. Va. Vo., Na. Bo. Vo., An. Bo. Vo., in proprio e nella loro qualità di eredi di Ma. Vo. De. in Vo., ed ha dichiarato assorbito quello incidentale con il quale l’Inail aveva richiesto, in caso di accertamento della responsabilità del Mo., il rimborso ex art. 1916 c.c. delle somme erogate al coniuge superstite ex art. 85 T.U.; in particolare la Corte ha ribadito che nessuna responsabilità poteva essere ascritta al conducente del veicolo e che il comportamento anomalo del pedone era stata l’unica causa dell’evento; siffatto accertamento sulla condotta del pedone come causa esclusiva consentiva di superare la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., che, per ripetuta giurisprudenza della S.C., non doveva essere data necessariamente in modo diretto; nello specifico la Corte ha innanzitutto premesso che il Tribunale nella sua decisione si era basato non solo sugli elementi emersi in sede penale (ove Gi. Mo. era stato assolto, sia in primo che in secondo grado, dal reato di omicidio colposo per insussistenza del fatto), ma anche sul verbale di P.S., sulle deposizioni dei testi escussi e sulla CTU tecnica; ciò posto, ha ribadito che non era stato dimostrato alcun comportamento disattento del guidatore, in quanto, benché l’investimento fosse avvenuto quando il pedone aveva quasi ultimato l’attraversamento del primo tratto di carreggiata, era stato il comportamento anomalo, imprevedibile e sconsiderato del pedone stesso, che aveva attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, senza usare la massima prudenza e senza dare la precedenza al veicolo che sopraggiungeva, la causa esclusiva dell’evento; nello specifico, infatti, la delimitazione delle due carreggiate della strada a scorrimento veloce, realizzata attraverso uno spartitraffico con siepe anabbagliante, indicava inequivocabilmente l’invalicabilità di tale barriera da parte dei pedoni, mentre era stato accertato in base alle assunte testimonianze che Ma. Vo. De. “dopo essere scesa da un pulmino con altre connazionali ad una stazione di servizio posta in direzione Monterotondo intendeva raggiungere l’altro distributore, posto sull’opposto senso di marcia, dove l’attendeva il proprio datore di lavoro, ed era pertanto evidente che avrebbe dovuto superare quella barriera insuperabile”, e che “quando Ma. Vo. De. era quasi giunta allo spartitraffico si era fermata girandosi verso dietro ed in quel momento venne investita”; né la velocità tenuta dal guidatore (km/h 77, invece dei 70 consentiti) poteva ritenersi causa dell’evento, in quanto il CTU aveva precisato che anche “se il Mo. avesse viaggiato alla velocità consentita, il sinistro si sarebbe ugualmente verificato e che solo se avesse viaggiato alla velocità di 50 Km/h avrebbe verosimilmente evitato l’evento.
Avverso detta sentenza Na. Bo. Vo., An. Bo. Vo., anche in nome e per conto -in qualità di eredi- di Bo. Va. Vo., tutti in proprio e nella loro qualità di eredi di Ma. Vo. De. in Vo., propongono ricorso per Cassazione, affidato a sette motivi ed illustrato anche da successiva memoria.
Resiste con controricorso la Zurich Insurance Company LTD.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 c.p.c.-violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 2, 142 e 175 cod. strada, si duole che la Corte territoriale non abbia posto a fondamento della decisione, e non abbia valutato, le prove (che pure le erano state offerte) circa le caratteristiche della strada ove era accaduto l’incidente; in particolare lamenta che la Corte d’Appello abbia ritenuto che l’attraversamento si fosse verificato su strada ove lo stesso era assolutamente vietato per la presenza di una barriera antitraffico, quando invece si trattava di “strada a scorrimento veloce” (come qualificata dalla stessa Corte), sulla quale non vi era un generale divieto di attraversamento.
Con il secondo motivo parte ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 c.p.c.-violazione e falsa applicazione degli artt. 2054, comma 1, e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 140 e 141 cod. della strada e con riferimento alla selezione delle prove ed alla valutazione delle stesse nella ricostruzione dei fatti, si duole che la Corte territoriale, nel ricostruire i fatti, abbia selezionato solo alcuni degli accadimenti emersi dall’espletata istruttoria, pretermettendone altri, ovvero svalutandone totalmente l’incidenza causale nella fattispecie concreta, nonché errando nell’applicare il regime probatorio di cui all’art. 2054 c.c..
Con il terzo motivo parte ricorrente, denunziando -ex art. 360 n.5 c.p.c.- omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare la dinamica dell’attraversamento (con la scansione dei suoi momenti), l’accertato superamento dei limiti di velocità e l’ingiustificata (essendo libera la corsia di dx) circolazione del veicolo investitore sulla corsia di sorpasso.
Con il quarto motivo parte ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 c.p.c.- violazione e falsa applicazione degli artt. 190 e 191 cod. strada, sostiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente presupposto che il pedone avesse attraversato senza prestare la dovuta attenzione e senza dare la precedenza al sopraggiungente veicolo e non abbia considerato che l’attraversamento pedonale era posto ad oltre cento metri di distanza e che l’immissione sulla carreggiata era iniziata da parte del pedone con la dovuta cautela e l’investimento era avvenuto quando l’attraversamento era già quasi concluso.
Con il quinto motivo parte ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 c.p.c.-violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. nonché degli artt. 140 e 141 cod. strada in relazione ai criteri della colpa e del nesso causale, si duole che la Corte, in ordine alla circostanza della velocità tenuta dal conducente (km/h 78 anziché quella consentita di Km/h 70), abbia richiamato la valutazione del consulente tecnico del P.M., secondo il quale il sinistro non si sarebbe verificato solo se il conducente avesse viaggiato a 55 Km/h, così “utilizzando i criteri penali, anziché quelli civili, di tali fattispecie”.
Con il sesto motivo parte ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 c.p.c.-violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2054 c.c. in relazione alle condizioni di avvistamento dei pedoni sulla carreggiata, si duole che la Corte abbia ritenuto il sinistro causato unicamente dalla condotta dei pedoni, senza considerare l’oggettiva visibilità degli ostacoli sulla carreggiata, cui è normalmente ricollegato il concetto di prevedibilità dell’evento.
Con il settimo motivo parte ricorrente, denunziando -ex art. 360 n. 3 c.p.c.-violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., si duole che la Corte territoriale l’abbia condannata al pagamento delle spese di lite, quando invece sussistevano gravi ed eccezionali ragioni (decesso della vittima, con conseguente danno di eccezionale gravità) per disporne la compensazione.
I primi sei motivi, da valutare congiuntamente per la loro connessione, sono inammissibili.
Questa S.C. ha già chiarito che, in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti; in particolare è stato osservato che “la prova liberatoria di cui all’art. 2054 cod. civ., nel caso di danni prodotti a persone o cose dalla circolazione di un veicolo, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza. Pertanto il pedone, il quale attraversi la strada di corsa sia pure sulle apposite strisce pedonali immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell’art. 2054 cod. civ., dimostri che l’improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l’evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un’idonea manovra di emergenza” (Cass. 14064/2010); v. anche Cass. 4551/2017.
La Corte territoriale, in corretta applicazione di siffatti principi, con accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, ha ritenuto che il pedone, tenuto peraltro ad usare nell’attraversamento di una strada fuori dalle strisce pedonale la massima prudenza ed a concedere la precedenza ai veicoli, ha invece attraversato una strada a scorrimento veloce in ora notturna ove era vietato l’attraversamento pedonale, così ponendo in essere una condotta talmente imprevedibile e pericolosa da costituire colpa unica e sufficiente a causare l’evento; al riguardo, in particolare, poi, aderendo alle conclusioni del primo giudice, ha escluso ogni profilo di rilevanza causale del comportamento colposo del conducente la vettura, ribadendo nello specifico quanto affermato dal CTU, secondo cui anche se il Mo. avesse viaggiato alla velocità consentita il sinistro si sarebbe ugualmente verificato.
Le doglianze nel loro insieme, anche quelle formulate sub violazione di legge, tendono ad una diversa ricostruzione del fatto e ad una diversa valutazione degli elementi istruttori, e sono quindi (come detto) inammissibili in sede di legittimità; al riguardo va solo precisato, con riferimento alla sollevata questione della sussistenza o meno del divieto assoluto di attraversamento sulla strada a scorrimento veloce in questione, che su quest’ultima le due carreggiate erano divise da uno spartitraffico con siepe antiabbagliante (circostanza pacifica e correttamente evidenziata dalla Corte territoriale), e che, proprio per la presenza di siffatto spartitraffico (che implica l’invalicabilità della barriera da parte dei pedoni), il conducente dell’autovettura, a prescindere dalla corsia percorsa (di destra o sinistra), non poteva aspettarsi in alcun modo l’attraversamento di pedoni, non potendo prevedere l’intenzione dei pedoni di superare la detta invalicabile barriera.
In particolare, poi, il vizio motivazionale è denunciato non secondo i paradigmi della nuova formulazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c., ratione temporis applicabile, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario (fatto da intendersi come un “preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni”), la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.; conf. Cass. S.U. 8053 e 8054 del 2014; v. anche Cass. 21152/2014 e Cass. 17761/2016, che ha precisato che per “fatto” deve \ intendersi non una “questione” o un “punto” della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (conf. Cass. 29883/2017); nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun “fatto storico” (nel senso su precisato) omesso, ma si è limitato (inammissibilmente, per quanto detto) a ritenere non esaminata la dinamica dell’attraversamento, l’accertato superamento del limite di velocità e l’ingiustificata circolazione dell’autoveicolo sulla corsia di sorpasso, quando invece siffatte circostanze sono state prese in considerazione dalla Corte territoriale, sia pur per giungere a conclusioni non in linea con quelle della parte ricorrente.
Va, infine, precisato che, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi (e non è il caso di specie) che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (conf. Cass. 2700/2016).
Né, infine, può riscontrarsi nella specie una “motivazione apparente”.
Costituisce consolidato principio di questa Corte, invero, che la mancanza di motivazione, quale causa di nullità per mancanza di un requisito indispensabile della sentenza, si configura “nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la “ratio decidendi” (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili (Cass. sez unite 8053 e 8054/2014); nella specie la Corte ha espresso le ragioni della adottata decisione sulla base di un’approfondita disamina delle risultanze istruttorie, valutando le prove raccolte con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili.
Alla luce di tali considerazioni, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, poiché il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato rigettato, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis del cit. art. 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di Zurich Insurance Company LTD, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 5.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.