Si puo’ fare causa allo stato per i danni della chiusura? un punto di vista interessante
BORSA E FINANZACentinaia di migliaia di imprenditori sono stati costretti a chiudere le proprie attività e molti non sanno neanche quando e se potranno riaprire
Centinaia di migliaia di
imprenditori sono stati costretti a chiudere le proprie attività e molti non
sanno neanche quando e se potranno riaprire. Pensiamo ai ristoratori, baristi,
pubblici esercizi, cinema, teatri etc. Queste persone hanno subito un danno
notevolissimo, non è detto che tutte queste aziende riapriranno anche quando
sarà loro permesso, eppure non sono loro i responsabili del coronavirus. Si può
chiedere un risarcimento per il danno subito?
Un
interessante punto di vista viene posto da un avvocato , Fabio Schembri. Prima di tutto si parte dalla
considerazione che il “Prestito” del decreto liquidità, così come studiato, non
è assolutamente un risarcimento, ma è quello che è: un prestito da restituire.
Allo stesso modo i 600 euro (che forse diventeranno 1400 per due mesi… ma è
tutto da definire) dati a fondo perduto alle partite IVA non sono da
considerare un rimborso per chi gestiva aziende del valore di centinaia di
migliaia, se non milioni, di euro. Nello stesso tempo lo stato ha dovuto agire
in una situazione di necessità: alla fine il Coronavirus non è neppure
responsabilità dello stato italiano, anche se qualcuno avrebbe da ridire sul
questo fatto. Anche lo stato ha agito in uno stato di necessità.
Secondo l’avvocato Schembri in
questo caso vengono in aiuto gli articoli 2054 e 834 del codice civile.
Il
primo afferma:
Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto
dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave
alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né
era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità, la cui misura è
rimessa all’equo apprezzamento del giudice.
Non
c’è il rimborso del danno,, basato sul concetto di “Lucro cessante e danno
emergente” che sarebbe molto più alto, ma un “Equo indennizzo”, una cifra
decisa caso per caso, ma che,comunque, non sono i 600 euro.
Il
secondo:
Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di
sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e
contro il pagamento di una giusta indennità.
Anche
in questo caso si parla di giusta indennità e con la chiusura forzata lo Stato
ha effettivamente ed oggettivamente espropriato delle aziende. Quindi si trata
di un punto di vista legale interessante, che aprirebbe le porte a centinaia di
migliaia di cause da diverse decine , se non centinaia , di migliaia di euro
l’una. Sarebbe interessante se qualche altro legale ci esprimesse il
punto di vista su questa questione legale.