Sui Nuovi Limiti al Contante dal 1 Luglio 2020
BORSA E FINANZAL’art.18 del dlgs. 124/19 – cd. Decreto fiscale – innova l’art. 49 del dlgs. 231 del 2007 attuativo della Direttiva CE 60/2005
L’art.18 del dlgs. 124/19 – cd. Decreto fiscale – innova l’art. 49 del dlgs. 231 del 2007 attuativo della Direttiva CE 60/2005. Esso stabilisce che nella prospettiva di minimizzare il traffico di denaro contante, all’ordine e dei titoli al portatore, a decorrere dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 il tetto per il trasferimento e la negoziazione di pagamenti in denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra persone fisiche o giuridiche diverse, è ridotto ad euro €2.000 a fronte dei €3.000 euro attualmente consentiti, per scendere ulteriormente fino ad euro €1.000 a decorrere dal 1 gennaio 2022.
Oltre tali soglie sono ammesse modalità di pagamento che assicurano una scansione nitida dei di passaggi avvenuti come bonifici, pagamenti tramite pos, carte di credito, assegni, bancomat ecc. che favoriscono una ricostruzione scrupolosa e puntuale della dinamica complessiva dei prelievi e dei versamenti, specie se di importi rilevanti o qualora implichi l’uso di banconote di elevato taglio tuttalpiù sintomatiche di un’elevata capacità di spesa. La ratio della norma è quella di permettere all’Amministrazione finanziaria di acquisire ed elaborare la movimentazione dei dati finanziari fornendo così uno strumento general-preventivo di straordinaria efficacia nel contrasto all’evasione fiscale e al riciclaggio di denaro in considerazione della spiccata attitudine dei liquidi ad eludere la tracciabilità degli scambi.
Il legislatore, identifica infatti le corpose movimentazioni di contanti come
segnali di disponibilità i cui scambi, scarsamente ripercorribili e
monitorabili, a prescindere dal fine materialmente conseguito, concorrono
potenzialmente al perseguimento di finalità illecite e pertanto sono suscettive
di ulteriori rimproveri anche a carattere amministrativo, tributario/fiscale o
penale. Ciò vale in maniera particolareggiata per coloro che esercitano
attività di lavoro autonomo che debbono offrire opportune giustificazioni sulla
configurazione dei flussi monetari presuntivamente considerati dall’articolo 32
del D.P.R. 600/1973 come ricavi conseguiti dal contribuente nella propria
attività. Tale movimentazione contante, a meno di prove a discarico del
titolare del conto, è generata da attività criminosa e viene valutata non
partitamente ad elementi di riscontro addizionali atte a confutare la certezza
dell’esistenza della condotta illecita o fraudolenta quali l’inserimento delle
somme nel calcolo della base imponibile o l’estraneità delle stesse alla
produzione del reddito. A tal proposito la Cassazione penale n.13334/2019 ha
chiarito che la presunzione legale si concentra su rapporti intestati a persone
fisiche o a imprese sui quali si accerta un improvviso aumento nei volumi
movimentati e/o un sostanziale pareggiamento delle poste in accredito e in
addebito siano esse desunte o meno da un’attività istruttoria antievasione.
La vigente disciplina infligge ai trasgressori una sanzione amministrativa
pecuniaria di ammontare variabile a seconda dell’importo del pagamento e della
gravità dell’infrazione commessa, nel dettaglio:
- i
pagamenti compresi tra €3.000,00 e €250.000,00 sono ammendabili con un
esborso che oscilla da €3.000,00 a €50.000,00;
- i
pagamenti superiori ad €250.000,00 sono ammendabili con esborso che
oscilla tra €15.000,00 a €250.000,00;
Le sanzioni si
applicano in forma analoga anche con i nuovi minimi edittali di €2.000,00 e
€1.000,00 per le violazioni commesse e contestate rispettivamente dal 1° luglio
2020 al 31 dicembre 2021, e dal dal 1° gennaio 2022.
L’oggetto della limitazione concerne alcune categorie di pagamento come ad
esempio donazioni e i prestiti effettuati tra parenti e non; corresponsione di
stipendi ad eccezione delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale e i
pagamenti effettuati ai collaboratori domestici e alla Pubblica
Amministrazione; emissione di fatture; pagamenti per prestazioni eseguite da
stranieri extra-UE e residenti UE per commercio al minuto, somministrazioni di
cibo e bevande, servizi alberghieri, trasporto di persone, visite e viaggi
turistici, operazioni di telecomunicazione ecc.
Espunte, invece, secondo un’interpretazione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, operazioni di prelevamento o versamento per cassa in contanti dal
proprio conto corrente il cui importo sia pari o superiore a 3.000 euro, in
quanto tali manovre, ancorché ripetute o illogiche, non costituiscono
trasferimento tra soggetti diversi.
D’altra parte, l’impiego del cash su prelievi e versamenti è già
scrupolosamente attenzionato dall’Unità di informazione finanziaria della Banca
d’Italia che, assunte le Comunicazioni Oggettive, accresce le informazioni del
proprio database utile a procedere all’analisi ed alla rilevazione di elementi
espressivi di circolazione di introiti da attività illecite.
Il recepimento della normativa europea antiriciclaggio ha indotto la Banca
d’Italia a rafforzare la vigilanza sugli spostamenti di cifre uguale o
superiori al limite di 1.000 euro, obbligando sia banche che Poste a segnalare
le operazioni che superano la frontiera dei 10.000 euro.